L’embrione «Uno di noi» È l’ora di firmare
​Entra nel vivo la campagna europea per il riconoscimento giuridico dell’embrione. A sei mesi dal lancio, scatta la mobilitazione nei ventisette Paesi della Ue che punta a raccogliere il milione di firme necessario a far intervenire il legislatore europeo sulla questione della vita nascente.
«Ma la cifra che farebbe davvero clamore è quella di venti milioni di aderenti di cui almeno uno in Italia», annuncia l’europarlamentare e presidente del Movimento per la vita, Carlo Casini, che ha ispirato il progetto.

Maggiori info su www.unodinoi.mpv.org

Per sottoscrivere l’iniziativa “Uno di Noi” cliccare sul link:  https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/signup.do

……………………………………………………………………………

Proposals from the Catholic Obstetricians

Considerando che:

a) lo scopo perseguito dall’iniziativa è limitato agli ambiti di competenza dell’Unione Europea, dai quali è escluso l’aborto, e non riguarda gli ambiti di competenza degli Stati Membri;

b) l’art. 2 TUE indica quale fondamento dell’Unione “il rispetto della dignità umana […] dell’eguaglianza […] dei diritti umani”, l’art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea afferma “l’inviolabilità della dignità umana” e l’art. 2 proclama che “ogni persona ha diritto alla vita”;

c)l’Unione deve ispirarsi ad un determinato criterio quando essa stessa agisce in campi che toccano la vita umana al suo inizio e che questo criterio deve essere tale da non escludere il diritto alla vita di tutti gli esseri umani quanto meno in base al principio di precauzione;

d)la recente sentenza della Corte Europea di giustizia (Grande Sezione) pronunciata il 18 ottobre 2011 nel caso Brüstle contro Greenpeace indica con chiarezza nella fecondazione l’inizio della vita umana ed in nome della dignità umana esclude la brevettabilità di qualsiasi procedura che implichi o supponga la distruzione di un embrione umano, tale dovendosi qualificare ogni ovulo umano fecondato o comunque indotto mediante la partenogenesi a dividersi  e svilupparsi;

e)alla luce del principio di coerenza, questo stesso criterio deve guidare le azioni dell’UE in tutti quei settori di sua competenza dove la protezione dell’embrione umano sia in gioco;

f)tali settori sono, tra gli altri, quelli della salute pubblica (Artt. 6/a e 168 TFUE), dell’istruzione (Artt. 6/e, 165 e 166 TFUE); della protezione della proprietà intellettuale (Art. 118 TFUE) del finanziamento della ricerca (Artt. 4/3, 180 e  182 TFUE) e della cooperazione per lo sviluppo (Artt. 4/4, 209 e 210 TFUE);

g)in base ai Trattati, su proposta della Commissione, l’Unione deve adottare programmi pluriennali nel campo della ricerca scientifica e tecnologica (Art. 182 TFUE)e della cooperazione allo sviluppo (Art. 209 TFUE);

h) l’Unione Europea è una comunità di valori, e perciò è necessaria l’adozione di norme giuridiche che garantiscano che essa, quando agisce nell’ambito delle  competenze ad essa conferite, non agisca sulla base di ciò che palesemente non costituisce un valore comune;

i) deve essere escluso un qualsiasi sostegno politico, e a fortiori un finanziamento, da parte dell’Unione, ad azioni che presuppongano o attuino la distruzione di embrioni umani, la loro crioconservazione o la loro esposizione ad un’alta probabilità di morte come nelle procedure di fecondazione in vitro;

l)l’obiettivo dell’iniziativa dei cittadini è di ottenere l’impegno dell’Unione in tutti questi campi a non consentire e non finanziare azioni che presuppongano o attuino la distruzione di embrioni umani, la loro crioconservazione o la loro esposizione ad un’alta probabilità di morte come nelle procedure di fecondazione in vitro e a predisporre strumenti adeguati di controllo sull’utilizzazione dei fondi erogati al fine di garantire che essi non siano mai usati per distruggere la vita umana o per esporla ad altissimo pericolo di morte previsto, conosciuto ed accettato;

m) opportuno indicare questo principio generale nelle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’UE (Art. 322 TFUE);

SI PROPONE

L’INTEGRAZIONE DEI SEGUENTI ATTI LEGISLATIVI

1:

Regole finanziarie applicabili al bilancio UE: emendamento del Regolamento (CE, Euratom) N. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

(…)

CAPO 9 (nuovo)

Principio di coerenza

Articolo 31 (nuovo)

Nessuno stanziamento di bilancio dovrà essere effettuato in vista del finanziamento di attività che distruggono embrioni umani o che ne presuppongono la distruzione, la crioconservazione o la loro esposizione ad un’alta probabilità di morte come nelle procedure di fecondazione in vitro.

2:

Finanziamento alla ricerca: emendamento della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 – COM(2011) 809 definitivo

Articolo 16

(Principi etici)

1. (…)

2. (…)

3.   Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

(A) attività di ricerca finalizzate alla produzione di embrioni umani con alta probabilità di morte della maggior parte degli embrioni prodotti;

(a) attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana;

(b) attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani suscettibili di rendere ereditabili tali modifiche;

(c) attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

(d) attività di ricerca che distruggano embrioni umani, incluse quelle volte all’ottenimento di cellule staminali, e attività di ricerca comportanti l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane in passaggi successivi al loro ottenimento.

4. (…)

5. (…)

3:

Cooperazione allo sviluppo: emendamento del Regolamento (CE) N. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

Articolo 2

(Obiettivi)

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. L’assistenza da parte dell’Unione sulla base del presente Regolamento non dovrà essere utilizzata per finanziare l’aborto in tutte le sue forme (riconosciute: chirurgico e farmacologico; e criptiche: intercezione e contragestazione) e la fecondazione in vitro, direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di organizzazioni che praticano o promuovono l’aborto e la produzione artificiale di embrioni umani. Nessun riferimento effettuato nel presente Regolamento alla salute riproduttiva e sessuale, alle cure sanitarie, ai diritti, ai servizi, alle forniture, all’educazione ed all’informazione, alla Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo, ai suoi principi ed al suo Programma d’Azione, all’Agenda del Cairo o agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in particolare all’OSM n. 5 sulla salute e la mortalità materna, possono essere interpretati come fornenti una base giuridica per l’utilizzo di fondi UE per finanziare direttamente o indirettamente l’aborto in tutte le sue forme e la fecondazione in vitro.

(precedente comma 5)

(precedente comma 6)